L'introduzione del RENTRI rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e l'efficienza nella gestione dei rifiuti sanitari. È essenziale che tutti i professionisti coinvolti comprendano questi cambiamenti e si preparino adeguatamente per adeguarsi alle nuove normative. Agendo tempestivamente e in modo informato, potrai garantire la conformità e la continuità della tua attività professionale senza interruzioni.
Se sei un medico di base, veterinario, dentista, o un medico specialista (dermatologo, ginecologo o urologo, ecc.), oppure gestisci uno studio professionale non organizzato in struttura di impresa, l'iscrizione al nuovo Registro RENTRI è obbligatoria per te.
Questo registro riguarda tutti i professionisti che producono rifiuti sanitari, obbligandoli a una gestione più scrupolosa e digitalizzata dei rifiuti.
Ecco alcune informazioni pratiche per adempiere correttamente ed efficientemente al RENTRI.
L'iscrizione deve avvenire tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.
È essenziale procedere con l'iscrizione entro queste date per evitare sanzioni e garantire la conformità con le nuove normative.
NO, la normativa non cambia per i soggetti tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Pertanto, è possibile continuare a soddisfare questo obbligo conservando per tre anni i formulari identificativi dei rifiuti trasportati (la prima copia e l'ex "quarta copia" che attesta lo smaltimento con la sezione del destinatario compilata).
L'adozione del nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo, predisposto in 2 copie A4 anziché le precedenti 4 copie ricalcanti e vidimato digitalmente, diventerà obbligatoria.
Come produttori di rifiuti pericolosi, a partire da tale data, i medici e i professionisti sanitari saranno tenuti a vidimare digitalmente il FIR cartaceo e a compilarlo attraverso i sistemi gestionali, i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Coloro che non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno procedere alla registrazione nell'area riservata "produttori non iscritti". È sempre possibile, in alternativa, utilizzare il formulario del trasportatore, che è predisposto secondo il nuovo modello e vidimato digitalmente.
Infatti, a partire dal 13 febbraio 2025 sarà in vigore il modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) descritto nell’Allegato II del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. "nuovo modello"), che deve essere riprodotto in due copie anziché quattro, come previsto dal precedente modello allegato al DM 145/1998.
Una delle due copie del FIR, datate e firmate, rimane al produttore, mentre l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata dal destinatario al suo arrivo, che poi ne rilascia una riproduzione (ad esempio, fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Il trasportatore, a sua volta, provvede a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
Il trasportatore, già iscritto al RENTRI e che utilizza i servizi indicati al punto 3), deve accedere all'area riservata "Operatori" per caricare la copia completa del FIR.
I soggetti coinvolti nella movimentazione dei rifiuti possono a loro volta scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI, inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) o scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.
Dal 13 febbraio 2026, sarà necessario emettere i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
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