Chi deve iscriversi e chi è escluso
Negli ultimi mesi si è parlato molto di RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore a fine anno, sono state chiarite alcune importanti esclusioni dall’obbligo di iscrizione, che riguardano direttamente anche studi medici, centri estetici e attività di tatuaggio.
Facciamo chiarezza, in modo semplice.
Non devono iscriversi al RENTRI (salvo casi specifici):
1. Produttori di rifiuti sanitari pericolosi (come aghi, siringhe e taglienti - codice EER 18.01.03*):
2. Liberi professionisti che producono rifiuti pericolosi ma non operano come impresa strutturata
3. Attività con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti NON pericolosi (caso meno frequente per il settore sanitario/estetico)
Queste categorie rientrano nelle esclusioni previste dall’art. 190, comma 6, confermate dalla nuova normativa.
Attenzione: cosa fare se ti sei già iscritto.
Se sei già iscritto al RENTRI, ma sei tra i soggetti esclusi dall’obbligo, è importante sapere che:
La cancellazione si effettua direttamente dall’area operatori RENTRI.
Anche se non sei iscritto al RENTRI, rimane l’obbligo di gestione corretta del FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto).
Dal 13 febbraio 2025, i produttori di rifiuti non iscritti devono:
La normativa RENTRI è complessa e ogni attività ha le sue specificità. Se vuoi capire esattamente cosa devi fare (e cosa non devi fare), noi di Ecofarm possiamo aiutarti con:
Per ulteriori informazioni, puoi consultare le pagine dedicate sul sito RENTRI:
Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione
Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l'accesso e la registrazione al RENTRI