I rifiuti sanitari: tutto quello che bisogna sapere

Focus sull'attuale disciplina, sul trasporto e sui contenitori da impiegare per i rifiuti sanitari a rischio infettivo

L'attuale disciplina per i rifiuti sanitari

Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2003, n 254, intitolato "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari "disciplina i rifiuti sanitari, cui art.1 comma5 li classifica in:

  • Rifiuti sanitari non pericolosi;
  • Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
  • Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
  • Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
  • Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie , che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

La normativa dei rifiuti sanitari deve coordinarsi con le norme regolamentari e tecniche attuative del D.L.vo 152/06 che disciplinano la gestione dei rifiuti. Queste classi di rifiuti sono caratterizzate da due differenti requisiti:

  • La pericolosità: deducibile dall'art. 184 ci, 5 del D.L.vo 152/06;
  • L'infettività: individuabile alla definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ossia "i rifiuti infetti vengono definiti come quei rifiuti che contengono agenti patogeni in quantità o in concentrazioni sufficiente tale che l'esposizione ad essi potrebbe provocare una malattia".

Campi di applicazione e modalità di gestione dei rifiuti sanitari

Il DPR n. 254/03 indica, per ciascuna tipologia di rifiuti sanitari:

  • Il campo di applicazione: ossia la gestione dei rifiuti sanitari allo scopo di garantire i livelli elevati di tutela dell'ambiente e della salute pubblica oltre a garantire controlli efficaci;
  • Modalità di gestione: indicando disposizioni riguardanti il deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari.

Di seguito andremo ad approfondire le diverse disposizioni riguardanti i rifiuti sanitari:

  • Rifiuti sanitari non pericolosi e rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione previste per i rifiuti ( D.Lgs.152/06);
  • Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: sono rifiuti che devono essere gestiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni e devono essere direttamente smaltiti mediante termodistruzione oppure sterilizzati in impianti autorizzati. Per tali rifiuti il deposito temporaneo ha particolari indicazioni previste sul DPR n. 254/03, e le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
  • Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento: sono rifiuti specificati nell'elenco riportato all'art. 2, comma 1, lettera h. del DPR 254/03 e devono essere smaltiti mediante incenerimento. Organi, parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento, sono gestiti come le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
  • Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni: rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e, se necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, possono essere depositati in un'apposita area posta all'interno del cimitero, adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati;
  • Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici: devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  • Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: se il rifiuto non presenta caratteristiche di pericolosità e non è a rischio infettivo è assoggettato al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani. 


Rifiuti sanitari a rischio infettivo: trasporto e contenitori corretti

Cosa bisogna sapere?

Il D.P.R. n. 254/03, applicabile sia alle strutture sanitarie sia all'insieme di attività che generano rifiuti sanitari (es. farmacie), differenzia tali rifiuti in base al carattere di infettività e secondo quest'ultimo paramento vengono definite le modalità di gestione e smaltimento. 

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti sanitari si necessità dell'utilizzo di appositi contenitori:

  • imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico;
  • imballaggi rigidi a perdere, recanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti", ed il trasporto dovrà essere effettuato nelle tempistiche più brevi possibili.

Successivamente deve esser impiegato un secondo contenitore rigido esterno, nel quale deve essere presente la seguente scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo". Tale contenitore deve avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti e sollecitazioni che possono verificarsi durante il trasporto, e deve avere un colore idoneo per permettere la distinzione con gli imballaggi utilizzati per altri rifiuti. Molta attenzione va posta alla fase della "chiusura del contenitore" che determina la creazione del rifiuto vero e proprio, e da quel momento entrano in vigore le disposizioni in materia di deposito temporaneo, iniziando a decorrere il tempo di durata massima del rifiuto.

È opportuno sottolineare che in caso di trasporto di rifiuti sanitari pericolosi devono essere rispettate le norme ADR per quanto riguarda gli imballaggi, mezzi di trasporto e segnalazione.

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Data pubblicazione: 1/04/2022

Argomento: Attività

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